AZIONE REVOCATORIA E VINCOLO DI DESTINAZIONE

11 dicembre 2017

AZIONE REVOCATORIA E VINCOLO DI DESTINAZIONE EX ART. 2645 TER C.C.

Una interessante sentenza del Tribunale di Arezzo, la n. 966 del 24 agosto 2017, conferma che, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 2901 c.c., l'atto di destinazione patrimoniale può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori del disponente.

Il vincolo di destinazione costituito ex art. 2645 ter c.c. determina una segregazione patrimoniale "unilaterale", in virtù della quale il bene vincolato può essere oggetto di esecuzione soltanto per i debiti contratti in attuazione della destinazione, e viene, pertanto, sottratto all'azione esecutiva degli altri creditori.

I giudici di merito hanno accolto la ricostruzione di un creditore, il quale aveva chiesto la pronuncia di inefficacia del vincolo per l'essere stato realizzato consapevolmente in pregiudizio delle sue ragioni (ed hanno così confermato un orientamento di recente espresso anche dalla sentenza n. 1845 del 10 agosto 2017 della Corte d'Appello di Bologna).

In particolare, la controversia riguardava una madre che aveva costituito, sull'unico bene immobile di sua proprietà, un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. in favore della figlia minore, al fine di garantire alla minore il mantenimento, l'istruzione ed il sostegno fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, e comunque non oltre il trentatreesimo anno d'età.

Il vincolo di destinazione, ut supra costituito, senza alcun trasferimento della proprietà del bene vincolato, non è stato ritenuto di per sé illegittimo dai giudici di merito, in quanto si è ravvisata la meritevolezza di tutela delle finalità perseguite, ma l'inefficacia di esso rispetto al creditore della disponente è stata pronunciata in virtù della sua costituzione nel maggio del 2014, cioè in un momento in cui la disponente ben poteva presumersi consapevole di ledere i diritti del suo creditore.

Infatti, la signora aveva ricevuto un decreto ingiuntivo nel 2009, il quale era stato confermato nel febbraio 2014 dopo che l'opposizione ad esso non era andata a buon fine, e, come sopra detto, la trascrizione del vincolo era avvenuta circa tre mesi dopo la conferma del decreto ingiuntivo (maggio 2014).

Stante la precisa dinamica temporale, il Tribunale ha ritenuto sussistente la consapevolezza del debitore di arrecare danno alle ragioni del creditore, per cui ha pronunciato la revocazione del vincolo rispetto al creditore procedente e la condanna della debitrice alle spese.

I giudici di Arezzo sono stati chiamati ad esprimersi su un vincolo impugnato ai sensi dell'art. 2901 c.c., ma non può essere taciuto che con l'introduzione dell'art. 2929 bis c.c. gli strumenti di tutela del credito rispetto agli atti gratuiti di destinazione patrimoniale risultano potenziati.

L'art. 2929 bis, introdotto con il d.l. 83/2015, si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, e consente al creditore che sia stato pregiudicato da un atto del debitore di costituzione di un vincolo di indisponibilità sui suoi beni, di procedere direttamente ad esecuzione forzata.

Il creditore, se munito di un titolo esecutivo, ancorché non abbia preventivamente ottenuto una sentenza di inefficacia del vincolo ex art. 2901 c.c., può procedere ad esecuzione forzata se l'atto di destinazione patrimoniale è avvenuto a titolo gratuito e successivamente al sorgere del credito, e purché il pignoramento sia trascritto entro un anno dalla data in cui il vincolo è stato trascritto.

Mentre, quindi, l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. presuppone la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che arreca al creditore vincolando determinati beni ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., se sussistono le condizioni richieste dall'art. 2929 bis c.c. il creditore può anche fare a meno della declaratoria di inefficacia dell'atto nei sui confronti e, a prescindere da ogni valutazione circa la consapevolezza o meno della lesione arrecata ai creditori da parte del debitore, può iniziare il processo esecutivo pignorando il bene vincolato.

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