CASSAZIONE CIVILE, SS.UU., 6 MARZO 2020 N. 6459
IL PACTUM FIDUCIAE IMMOBILIARE DEVE AVERE NECESSARIAMENTE LA FORMA SCRITTA
OPPURE PUO’ ESSERE SOLO ORALE?
La Corte di Cassazione è stata chiamata a risolvere – con assegnazione alle Sezioni Unite – il quesito in oggetto traendo origine da un classico caso di intestazione fiduciaria di immobile: Tizio (fiduciante) aveva fornito la provvista necessaria a Caio (fiduciario) affinchè quest’ultimo potesse acquistare un bene immobile da un terzo ma con obbligo di trasferirlo a Tizio a semplice richiesta. Quest’accordo veniva accompagnato da una dichiarazione unilaterale sottoscritta dal solo fiduciario Caio, documento nel quale si procedeva alla ricognizione del suo impegno a trasferire il bene al fiduciante. Quindi, la scrittura aveva valenza meramente ricognitiva poiché il patto fiduciario era stato concluso solo oralmente. Sulla tematica in oggetto, si riscontravano, prima della sentenza n. 6459/2020, due orientamenti della stessa Suprema Corte: a) quello in base al quale, ai sensi dell’art. 1351 c.c., analogamente a quanto previsto per il preliminare, anche l’accordo fiduciario deve avere forma scritta (Cass. n. 23093/2019); b) l’accordo fiduciario non necessita di forma scritta in virtù del principio di libertà della forma.
Con la decisione in commento, le Sezioni Unite, facendo applicazione del detto principio della libertà della forma, ritengono valido il patto fiduciario concluso oralmente avente oggetto immobiliare e, quindi, ritengono esperibile il rimedio ex art. 2932 c.c.
Le SS.UU. giungono a questa conclusione escludendo che il patto fiduciario sia equiparabile ad un preliminare in quanto, rispetto a quest’ultimo tipo contrattuale, l’ordine cronologico degli effetti è esattamente contrario l’uno rispetto all’altro: nel preliminare, abbiamo un accordo obbligatorio cui segue il trasferimento reale (definitivo); nel patto fiduciario abbiamo un’intestazione reale cui segue l’accordo fiduciario obbligatorio volto a limitare la proprietà di cui il fiduciario è divenuto temporaneamente titolare.
Il pactum fiduciae è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza il cui difetto di forma scritta non inficia la validità del patto ed il fiduciante ben può agire ex art. 2932 c.c.
E’ evidente, quindi, che la partita si giocherà principalmente sul piano probatorio nel senso che il fiduciante dovrà provare l’esistenza del patto ma è in questa fase che gioca un ruolo fondamentale la dichiarazione unilaterale ricognitiva sottoscritta dal fiduciario che, ai sensi dell’art. 1988 c.c., determina un’inversione dell’onere della prova nel senso che è il fiduciario a dover provare il contrario ovvero che il bene è effettivamente a lui intestato senza alcun obbligo nei confronti del fiduciante e che non esiste alcun accordo fiduciario alla base che, invece, per effetto di detta controdichiarazione si presume esistente fino a prova contraria.
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