DIVIETO PATTI SUCCESSORI

11 dicembre 2017

CONVENZIONE CON CUI SI DISPONE DEGLI UTILI D'IMPRESA PER UN TEMPO SUCCESSIVO ALLA MORTE: NULLITA' PER VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI

Con la sentenza n. 27624 del 21 novembre 2017 la Cassazione ha ribadito la nullità di qualsiasi convenzione con cui taluno stabilisce come debbano essere ripartite le proprie sostanze per un tempo successivo alla sua morte.

Il caso portato all'attenzione della Suprema Corte ha riguardato una convenzione stipulata tra due coniugi mediante cui essi stabilivano che "alla morte pressoché contemporanea di entrambi", gli utili prodotti dall'impresa gestita dal marito dovessero essere ripartiti tra i figli in parti uguali.

La Cassazione ha rilevato la violazione dell'art. 458 c.c., che pone il divieto dei patti successori, ossia di quei patti con cui taluno dispone per atto tra vivi della propria successione, oppure dei diritti che potrebbero spettargli sulla successione di altri.

I coniugi, a sostegno della validità della convenzione stipulata, escludevano trattarsi di patto successorio istitutivo nullo ex art. 458 c.c., e ne evidenziavano la natura di contratto a favore del terzo da eseguirsi dopo la morte dello stipulante, valido ai sensi dell'art. 1412 c.c.

In realtà, la Cassazione ha escluso potersi trattare di un contratto a favore del terzo da eseguirsi post mortem, in quanto la convenzione stipulata dai coniugi conteneva una specifica clausola con cui si stabiliva testualmente che "il presente accordo non potrà essere modificato in alcuna parte senza il consenso e le firme di entrambi".

Il contratto a favore del terzo da eseguirsi dopo la morte dello stipulante, infatti, al contrario può essere sempre revocato, in quanto l'art. 1412 c.c. prevede che "se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria, e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare".

Tra l'altro, proprio la possibilità di revoca del beneficio prevista dal comma 1 dell'art. 1412, unitamente alla previsione del comma 2 secondo cui se il terzo premuore allo stipulante la prestazione deve essere effettuata agli eredi del terzo, induce la dottrina maggioritaria ad escludere che l'art. 1412 c.c. possa considerarsi una ipotesi eccezionalmente ammessa di patto successorio, in quanto l'acquisto di una aspettativa giuridicamente tutelata da parte del terzo è immediata, e non subordinata all'evento morte (tant'è che cade nella successione del terzo in caso di sua premorienza allo stipulans).

Nel caso portato all'attenzione della Suprema Corte, invece, risulta che con l'accordo negoziale il promittente, più che addivenire ad un accordo in favore di un soggetto terzo, abbia inteso provvedere alla propria successione, accettando di sottoporsi ad un vincolo giuridico che l'ha privato del potere di revocare l'attribuzione unilateralmente.

La causa della stipulazione, in sostanza, è parsa essere la devoluzione contrattuale delle sostanze ereditarie, e non la stipula di un accordo volto a beneficiare, con effetti immediati, un terzo.

Nella sentenza è chiarito che "i patti successori sono vietati per il votum captandae mortis che essi determinano, e perché, vincolando il de cuius, privano quest'ultimo di quella libertà di disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere; libertà, questa, che la legge riconosce ad ogni individuo fino al momento della sua morte".

La Cassazione precisa che "secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, configurano un patto successorio sia le convenzioni aventi ad oggetto una vera e propria istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, sia quelle che abbiano ad oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, tali da far sorgere un vinculum iuris".

Nel pronunciare la sentenza 27624/2017, i Giudici di legittimità hanno confermato, altresì, che il notaio non può ricevere convenzioni in violazione dell' art. 458 c.c., in quanto l'art. 28 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 pone per il notaio il "divieto di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge", e tale divieto deve ritenersi certamente comprenda anche quegli atti affetti da nullità assoluta, quali sono i patti successori.

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